una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46 del 2016 e dall’allegato 1 dello stesso provvedimento, si rende noto che è facoltà per il contraente del contratto, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa proponente tramite:
Chiedere all’ufficio dell’Intermediario i riferimenti della Compagnia interessata se non già disponibili La informiamo altresì che, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto), potrà rivolgersi all’IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS devono riportare:
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;